Istruzioni per i Difensori del Voto

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ISTRUZIONI PER I DIFENSORI DEL VOTO

 

Designazione

A designare i difensori del voto sono i due delegati di lista (uno “effettivo” e l’altro “supplente”) che vengono indicati dai sottoscrittori della lista nella Dichiarazione di presentazione.

I delegati di lista quindi designano, direttamente (o mediante atto notarile che autorizza altre persone) i difensori del voto presso ogni seggio (art. 9, ultimo comma L. 108/68, modificato dall’art.1, comma 11 L. 43/95).

L’atto con il quale si è designati “difensori del voto”, deve essere invece autenticato da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 della L. 53/90 e successive modificazioni, e deve essere presentato “entro il venerdì precedente l’elezione al segretario del Comune che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o mattina della domenica, purché prima delle operazioni di votazione.” (art. 35 T.U.570/60).

E’ da ritenere che la designazione dei difensori del voto effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l’eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

Requisiti

Per adempiere alle funzioni di difensore del voto per le elezioni del Comune e della Circoscrizione, il designato deve essere elettore del Comune.

L’accertamento di tali requisiti è generalmente, fatto dal presidente di ciascun seggio, all’atto della costituzione dell’ufficio dietro esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Ferie e retribuzioni

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i difensori del voto, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, spetta il diritto all’assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l’orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali).

Poteri e responsabilità

I difensori del voto presso la sezione elettorale:

  1. hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
  2. possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell’attribuzione dei voti;
  3. possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all’elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

Per l’esercizio delle loro funzioni i difensori del voto sono autorizzati a portare, all’interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.

I difensori del voto, al pari dei componenti dei seggi, sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

I presidenti di seggio devono consentire ai difensori del voto di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i difensori del voto possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

I difensori del voto possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Tutti i membri dell’ufficio elettorale, e quindi anche i difensori del voto, nell’esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo. 

Disciplina e sanzioni

I difensori del voto che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell’art. 96, quarto comma, del T.U. n. 570 con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a € 2000.

 

OPERAZIONI DI VOTO

 

La tessera elettorale

L’elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

A partire dalle elezioni politiche del 2001 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali.

Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall’ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all’interno della tessera nell’apposito spazio.

E’ un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.

Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all’esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell’interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.

La tessera elettorale verrà consegnata all’indirizzo di residenza a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che sono immigrati da un altro comune. La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell’avvenuta consegna del documento dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dall’intestatario o da persona con lui convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che lo invita a recarsi presso l’ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.

In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l’ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e consegna dell’originale deteriorato.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’Ufficio elettorale comunale resta aperto dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 18, il sabato di inizio della votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

E’ possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all’ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione rilasciata dal sindaco concernente l’avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui all’articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Identificazione degli elettori

L’identificazione degli elettori può avvenire:

1 – mediante esibizione di uno dei seguenti documenti

  1. carta di identità e altri documenti d’identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione purché munito di fotografia, anche scaduti, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno dell’elezione;
  2. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  3. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia.

Queste identificazioni non ammettono contestazioni sull’accertamento dell’identità personale dell’elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all’immagine reale dell’esibitore.

2 – per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio o per attestazione un altro elettore del Comune noto all’Ufficio.

Tale attestazione avviene con l’apposizione di colui che identifica nell’apposita colonna della lista di sezione

E’ da considerarsi noto all’Ufficio l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale. Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell’Ufficio o fra i difensori del voto circa l’accertamento dell’identità dell’elettore spetta al Presidente di decidere.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare, nel seggio stesso, anche altri elettori non compresi nelle relative liste:

  1. coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori, ovvero dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
  2. i membri del seggio (presidente, segretario, scrutatori), i difensori del voto, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico anche se iscritti in un’altra sezione del Comune. In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.
  3. gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali, di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a rotella, sono ammessi a votare in una sezione elettorale del Comune allestita in una sede priva di barriere architettoniche previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione medica (da allegare al verbale), rilasciata dall’ASL ed attestante l’impedimento.
  4. gli elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (ciechi, amputati delle mani, gli affetti da paralisi o analogo impedimento di uguale identità) possono esprimere il voto con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta purché l’uno o l’altro siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Attenzione! Poiché gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio non sono state autenticate per loro schede; è necessario quindi che, ogni qualvolta che ad un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente prelevi altrettante schede dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura dei presidenti, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel verbale.

 

CASI SPECIALI

 

Il seggio speciale

La legislatura prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori presenti.

Il seggio speciale è composto da un apposito presidente, nominato dal presidente della Corte d’appello, e da due appositi scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all’insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:

  • del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.
  • del voto dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
  • del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sonoin condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate.

Elettori fisicamente impediti

Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza con l’assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

  1. l’impedimento fisico è evidente;
  2. sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap;
  3. l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
  4. l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: … … (generalità dell’elettore accompagnato), … (data), … (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all’elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

  • richiedere la tessera anche all’accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
  • accertare, interpellando l’elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell’elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell’accompagnatore. Deve altresì riportare il “MOTIVO SPECIFICO” dell’ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l’impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l’elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).

Elettori non deambulanti

L’art. 1 della L. 15/91 stabilisce che, nell’attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla partecipazione al voto per gli elettori portatori di handicap fisico, questi ultimi possano votare in altro seggio della medesima circoscrizione o del medesimo comune per le elezioni comunali in cui l’elettore è iscritto, che sia collocata in una sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili a sedie a ruote e disposti in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza, ovvero di svolgere le funzioni di difensore del voto o di componente di seggio artt. 2 e 3 – L. 15/91). Tali sedi andranno segnalate da apposito simbolo e la cabina deve essere predisposta con un secondo piano di scrittura all’altezza di circa 80 cm o di un tavolo munito di ripari per la segretezza del voto.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

  • una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
  • una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell’apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell’apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell’autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Voto domiciliare

La legge n. 22 del 23 gennaio 2006, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, permette il voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Si tratta di elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione. A questi elettori viene data la possibilità di votare presso la loro dimora a tutte le consultazioni elettorali.

I nominativi degli elettori che ne faranno richiesta, saranno comunicati da parte del Comune in una lista aggiunta ai i presidenti delle sezioni elettorali, dove gli stessi elettori hanno dimora.

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con il sorteggio e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i difensori del voto che ne facciano richiesta.

Altri casi

Negli altri casi che possono verificarsi, il difensore del voto può fare riferimento alle istruzioni contenute nel manuale del Ministero dell’Interno, disponibile presso ogni sezione:

  1. l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, o egli stesso, per ignoranza, la deteriori;
  2. l’elettore non vota nella cabina;
  3. l’elettore perde tempo dentro la cabina;
  4. l’elettore consegna la scheda mancante del bollo di sezione o di una vidimazione;
  5. l’elettore non riconsegna la matita del seggio;
  6. l’elettore non riconsegna la scheda consegnatagli dal presidente.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

 

Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo aver concluso alcuni riscontri (accertamento del numero dei votanti, chiusura e spedizione del plico contenente le liste per la votazione usate nel seggio, ecc.) e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione.

Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente e non, come fanno alcuni presidenti di seggio, raggruppandole, alla fine dello spoglio.

Principi

Il voto è libero, segreto e personale e l’elettore ha il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato valido e quindi conteggiato.