MODULI DESIGNAZIONE DIFENSORI DEL VOTO
ELEZIONI POLITICHE 2018
La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta - da parte dei delegati della lista medesima - con una dichiarazione scritta (modelli in allegato) su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/17 (specifica in allegato).
La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, secondo la formulazione della legge, " in forma autentica ". Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome. I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.
Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati (questo nel caso della subdelega: modello con SUBDELEGA accompagnato dal modello con INDIRETTA ovvero C2+C3 e S2+S3), il notaio o un altro degli autenticatori, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.
La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata al segretario del comune entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione, ovvero venerdì 2 marzo. Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini ed invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio. L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato pomeriggio (sabato 3 marzo) oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione, purché prima che questa abbia inizio; in tale ultimo caso (domenica 4 marzo), se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto "subdelegato"), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali deve essere presentata entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione presso la cancelleria della corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione per la camera, e di ciascuna regione per il senato, che ne rilascia ricevuta.
I requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:
a) la qualità di elettore della circoscrizione/regione;
b) l'alfabetismo.
I rappresentanti di lista possono essere nominati e votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione, per la camera, ed elettori della regione, per il senato.
Fulvio Martusciello
La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, secondo la formulazione della legge, " in forma autentica ". Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome. I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.
Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati (questo nel caso della subdelega: modello con SUBDELEGA accompagnato dal modello con INDIRETTA ovvero C2+C3 e S2+S3), il notaio o un altro degli autenticatori, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.
La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata al segretario del comune entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione, ovvero venerdì 2 marzo. Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini ed invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio. L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato pomeriggio (sabato 3 marzo) oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione, purché prima che questa abbia inizio; in tale ultimo caso (domenica 4 marzo), se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto "subdelegato"), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali deve essere presentata entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione presso la cancelleria della corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione per la camera, e di ciascuna regione per il senato, che ne rilascia ricevuta.
I requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:
a) la qualità di elettore della circoscrizione/regione;
b) l'alfabetismo.
I rappresentanti di lista possono essere nominati e votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione, per la camera, ed elettori della regione, per il senato.
Fulvio Martusciello
Documenti utili