Modulistica Europee 2019


MODULI DESIGNAZIONE DIFENSORI DEL VOTO

ELEZIONI EUROPEE 2019

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta - da parte dei delegati della lista medesima - con una dichiarazione scritta (scaricare i modelli disponibili dalla pagina web) su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/17 (scaricare l’elenco dalla pagina web). Si evidenzia che i pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.


Le designazioni possono essere fatte, dai delegati, con due differenti modalità:
a) designazione diretta (Modello E1): il Delegato di lista sottoscrive direttamente la designazione di un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente per ciascun ufficio elettorale di sezione dei comuni della Regione; la firma del delegato, in questo caso, può essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53/90 (vedi allegato);
b) designazione indiretta (Modelli E2 e E3): il Delegato di lista sottoscrive la subdelega (Modello E2) a livello comunale e, il subdelegato (che potrà essere anche la stessa persona indicata per ciascun comune della provincia) procede alla successiva designazione. Questa procedura impone, nella sottoscrizione della subdelega (Modello E2) l’autentica a repertorio da parte di un notaio, con conseguente aggravio nella procedura e nei costi. Il secondo passaggio (Modello E3), invece, consente che la firma del subdelegato possa essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53/90. Si specifica che la scelta di questa modalità impone che ciascun rappresentante di lista debba presentare la delega originale (Modello E3) accompagnata da una fotocopia non autenticata della Subdelega (Modello E2) ovvero della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

Le designazioni possono essere presentate:
- entro venerdì 24 maggio alla segreteria del comune. Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini ed invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio;

- sabato 25 maggio nel pomeriggio, ai singoli presidenti di seggio durante le operazioni di autenticazione delle schede;

- domenica 26 maggio la mattina presto, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:

1) deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

2) deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno.